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Bozza Quarto conto energia, Aper, Assosolare e Asso Energie Future critici

Aper, Assosolare e Asso Energie Future si sono espressi criticamente nei confronti della bozza del Decreto del Quarto Conto Energia.

Chiara Bernasconi

Le associazioni del settore fotovoltaico Aper, Assosolare, Asso Energie Future, intravedono nella bozza del Decreto del Quarto Conto Energia, sottoposta al tavolo tecnico della Conferenza Stato‐Regioni, forti criticità per il futuro del mercato con particolare riferimento ai seguenti punti:
1‐ Assenza di qualsiasi meccanismo di tutela dei diritti acquisiti;
2 ‐ Regime transitorio 2011‐12: introduzione di meccanismi che comporteranno il blocco del settore per la non finanziabilità degli impianti.
In particolare si rileva l'introduzione di CAP/limiti annui rigidi e di un Registro Preventivo che determineranno speculazioni, incertezze ed extra costi dovuti anche all'incremento della burocrazia; 3 ‐ Assegnazione della tariffa incentivante in base all'entrata in esercizio degli impianti e non in base alla fine lavori certificata con conseguenti incertezza e ritardi legati ai tempi di connessione;
4 ‐ Eccessiva riduzione delle tariffe con particolare riferimento al periodo transitorio 2011‐12;
5 ‐ Meccanismo di riduzione delle tariffe dal 2013 al superamento delle soglie semestrali complesso e da semplificare.
6 ‐ Tariffa omnicomprensiva che impedisce la valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti.
Pertanto le Associazioni scriventi esprimono forte contrarietà all'approvazione del testo di Decreto così presentato e chiedono alla Conferenza Stato‐Regioni un significativo riesame dello stesso, in tal senso si riportano di seguito delle proposte di emendamenti al D.M. di attuazione dell'art.25, comma 10, del d.lgs. 28/11. Art. 2 Comma 2 ‐ togliere "2012" ed inserire la partenza dal primo gennaio 2012 (modello dinamico senza cap rigidi). Tutti i riferimenti successivi dovranno riferirsi al periodo 2012 – 2016 e non al periodo 2013 – 2016.
Art. 3 Comma 1 lettera u) ‐ definizione piccoli impianti "sono impianti realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1MW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW e tutti gli impianti superiori a 200 kW purché in autoproduzione (come definito all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni), nonché gli impianti…..".
Art. 4 Comma 2 ‐ aggiungere punto b): Limitatamente al periodo 1° giugno – 31 dicembre 2011, sono fatti salvi dal limite di costo, gli impianti che avessero ottenuto il titolo abilitativo anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs n. 28/2011 o che non necessitino di titolo abilitativo, in quanto edilizia libera, e che entrino in esercizio (ai sensi del DM Agosto 2010 "Terzo Conto Energia") entro il 31/12/2011.
Comma 3 ‐ inserire gli impianti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4 comma 1. Comma 4 ‐ per gli anni dal 2012 al 2016.
Comma 4 ‐ cancellare l'ultima riga che dice "tali valori possono essere aggiornati sulla base di quanto stabilito dall'art. 7 comma 5". Aggiungere nella tabella 1.2 il 2012; la tabella è da rivedere, come da proposte sotto indicate per l'Allegato 5, basandosi su volumi di potenza di 1,5 GW a semestre e non sui valori di spesa indicati che comunque sono troppo bassi per sostenere il settore e su un meccanismo di riduzione delle tariffe che dovrebbe essere scorrevole, prevedendo anche il blocco della riduzione delle stesse tariffe nel caso in cui non si dovessero raggiungere nel semestre di riferimento gli obiettivi indicativi di potenza.
Comma 5 - modificare allegato 5 tariffe come sotto indicato.
Art. 6 Comma 1 ‐ modificare il comma come di seguito: "Tutti gli impianti accedono alle tariffe con le modalità e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto".
Comma 2 ‐ "fine lavori certificata" al posto di "entrata in esercizio dell'impianto".
Art. 7 (Iscrizione al registro di fine lavori certificata).Premessa: Eliminare il registro preventivo per i grandi impianti e lasciare solamente il registro della fine lavori certificata.
Comma 1 Cancellato e sostituito con "i soggetti responsabili dei grandi impianti, ad eccezione degli impianti di cui all'art4 comma 2, puntob) devono richiedere al gse l'iscrizione al registro informativo del gse in base alla fine lavori certificata inviando la documentazione dell'allegato 3‐b"
Comma 2 ‐ Cancellato e sostituito con: Il documento di fine lavori certificata deve pervenire al GSE. Comma 3 ‐ Cancellato e sostituito con: Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro di fine lavori certificata e pubblica costantemente sul proprio portale l'andamento di tale registro.
Comma 4 ‐ Cancellato e sostituito con: Qualora un impianto risulti iscritto al registro in posizione tale da non rientrare nella potenza indicativa di 1,5 GW del semestre di riferimento, la tarriffa che gli verrà assegnata sarà decurtata del 5% rispetto alla tariffa spettante per il periodo in corso.
Comma 5, 6 e successivi ‐ eliminare Art. 8 (la certificazione di fine lavori degli impianti)
Comma 1 ‐ cancellare e sostituire con: "Per gli anni 2011, 2012 e successivi il soggetto titolare di un impianto invia al GSE la certificazione di fine lavori. Tale certificazione deve rispettare le condizioni previste dall'Allegato 3‐B e deve essere allegato l'elenco dei moduli fotovoltaici, con relativi numeri di serie e dei convertitori (inverter) cc/ca". Eliminare "verifiche e asseverazioni del gestore di rete" Comma 2 ‐ eliminare
Comma 3 ‐ modificare come di seguito "Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 7 comma 9, il GSE redige un apposito protocollo sulla base del quale i soggetti titolari provvedono alla trasmissione della certificazione di fine lavori".
Art. 9 Comma 1 ‐ sostituire "entro 10 giorni" con "entro 30 giorni".
Comma 3 ‐ aggiungere dopo "decreto", "conferma l'assegnazione della tariffa entro 30 giorni e assicura l'erogazione entro 60 giorni".
Art. 13 Comma 1 punto c ‐ sostituire "del 10%" con "aggiungendo 0,05 € per ciascun kWh prodotto" Comma 2 ‐ cancellare"serre" nella prima frase e aggiungere alla fine "Le serre fotovoltaiche che rispettano le normative vigenti in materia di attività florovivaistica e ortofrutticola sono equiparate agli edifici".
Art. 16 Comma 2 punto b ‐ aggiungere "o in fase di certificazione".
Art. 19 comma 1 lettera b ‐ eliminare
Comma 1 lettera d ‐ aggiungere alla fine "aggiornando ed integrando le penali ad un livello tale da compensare le perdite economiche subite dai soggetti responsabili".
Comma 1 ‐ aggiungere lettera e) "è necessario introdurre l'obbligo per i gestori di rete di istituire un apposito portale informatico per inoltrare la documentazione in via telematica con le stesse modalità e procedure già messe a punto dal GSE".
Allegato 1 Terzo capoverso, pagina 22, modificare come di seguito: … In particolare, l'aggiornamento assicura che, in fase di avvio dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra l'energia prodotta in corrente alternata e l'energia producibile (determinata in funzione dell'irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell'impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) o il rapporto fra la potenza prodotta in corrente alternata e la potenza producibile sia superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,80 per inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura descritte nella Guida 82‐25 Allegato 3B Modificare la prima frase come segue "di seguito vengono riportate le condizioni che andranno verificate e certificate dal GSE" ed aggiornare l'allegato in funzione di quanto detto all'art. 7 Allegato 5 Comma 1 e 2, Tabella 1 e 2 ‐ "Tariffe per l'anno 2011". Estensione delle tariffe del terzo Conto energia per gli impianti che avessero ottenuto il titolo abilitativo anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs n. 28/2011 o che non necessitino di titolo abilitativo, in quanto edilizia libera, e che entrino in esercizio (ai sensi del DM Agosto 2010 "Terzo Conto Energia") entro il 31/12/2011, mantenendo l'assegnazione delle tariffe in base all'entrata in esercizio dell'impianto. Per gli impianti non rientranti nella categoria di cui sopra si applica una riduzione che non superi il 10% e le tariffe dovranno essere assegnate in base alla dichiarazione di fine lavori certificata.
Per le altre tabelle in allegato 5 che riguardano gli anni dal 2012 in poi, si propone come anticipato sopra per ciascun semestre una riduzione del 10% ed una soglia di potenza di 1,5 GW, superata la quale nel semestre in corso si applica una ulteriore riduzione del 5%.
Occorre prevedere anche il blocco della riduzione delle tariffe nel caso in cui non si dovessero raggiungere nel semestre di riferimento l'obiettivio di potenza di 1,5 GW. Lasciare per tutti gli anni il meccanismo del feed in premium (conto energia più vendita energia elettrica) e non introdurre quindi quello della tariffa omnicomprensiva.

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Pubblicato il: 22/04/2011

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