Iva ridotta sulle somministrazioni di gas, taglio dell’imposta sul metano per autotrazione, contributi per le imprese “gasivore” e non. Sono alcuni dei temi contenuti nella
circolare n. 20/E dell'
Agenzia delle Entrate che illustra le novità in tema di aliquote Iva e crediti d’imposta nel settore del gas, previste dai decreti
Sostegni-ter (Dl n. 4/2022),
Energia (Dl n.17/2022),
Ucraina (Dl n. 21/2022) e
Aiuti (Dl n. 50/2022).
Iva “morbida” per le forniture di gas metano - Il decreto Energia ha previsto la proroga di un ulteriore trimestre della riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Prevista anche una riduzione temporanea, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, dell’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, che scivola dal 22% al 5%.
Il credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale - Lo stesso decreto
Energia ha introdotto, per il secondo trimestre 2022, un contributo straordinario pari al 15% della spesa sostenuta, poi elevato al 20% dal decreto
Ucraina e da ultimo al 25% dal decreto
Aiuti, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “gasivore”, per garantire loro una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo del gas naturale. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap. Il decreto
Aiuti ha di recente esteso l’agevolazione anche al primo trimestre 2022 nella misura del 10%.
I requisiti per accedere all’agevolazione - Per poter fruire del beneficio è necessario che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato, rispettivamente, per quanto riguarda le spese sostenute nel primo trimestre 2022, come media riferita all’ultimo trimestre del 2021, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre del 2019 e, per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022, come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 e del 25% delle stesse spese relative al secondo trimestre2022. Per le imprese “non gasivore” (diverse da quelle a forte consumo di gas naturale), laddove abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019, è previsto un credito d’imposta pari al 25% della spesa per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno in corso.
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