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Milano: polveri sottili sotto i limiti, sospesa ordinanza

Da oggi è sospeso anche il divieto di uso e di accensione di fuochi d'artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi e di ogni strumento per l'emissione di fumo o gas visibile.

Redazione GreenCity

Il vento degli ultimi giorni a Milano ha contribuito ad abbassare i livelli di polveri sottili nell'aria: da oggi quindi sono sospese le misure previste dall'ordinanza 94/2011 (fase 1), che vietano la circolazione ai veicoli e alle motociclette più inquinanti.
La sospensione delle misure è conseguenza della certificazione odierna da parte di Arpa del mantenimento delle concentrazioni di PM10 sotto la soglia consentita (50 µg/m³) per tre giorni consecutivi.Questi i veicoli che da oggi potranno circolare fino alle 7.30 e dopo le 19.30 dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica senza limitazioni di orario, come previsto dal provvedimento regionale attivo dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012: autoveicoli benzina Euro 0; autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 3; ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli a due tempi Euro 1, nonché ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli Euro 0 ed Euro 1 alimentati a gasolio.
Restano invece attivi i controlli per le seguenti norme già in vigore: divieto di combustione di rifiuti all'aperto; divieto di accensione di fuochi negli spazi comunali a verde; divieto di combustione all'aperto di qualsiasi materiale, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere; spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea nonché dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico; accensione dei motori dei veicoli in sosta su aree pubbliche o private unicamente per il tempo strettamente necessario al loro corretto funzionamento e comunque per un tempo non superiore a tre minuti; divieto di spandimento ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue; interramento dei letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati entro le 24 ore dallo spandimento.
Se le condizioni ambientali non lo consentono, i cumuli di materiale maturo devono essere coperti con un telo impermeabile e non devono restare in campo se non per i tempi tecnici strettamente necessari alla distribuzione.


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Pubblicato il: 10/01/2012

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